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Statuto

LO STATUTO
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
art. 1 - Comune di Carpineti
1. Il Comune di Carpineti è l’Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
art. 2 - Territorio, Gonfalone e Stemma
1. Il territorio del Comune confina con quello dei Comuni di Castelnovo ne’ Monti, Casina, Viano, Baiso, Toano e Villa Minozzo ed ha una superficie di Kmq. 89,52.
2. Il Comune ha un proprio Gonfalone e un proprio Stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Il regolamento disciplina l’uso del Gonfalone e dello Stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni, operanti nel territorio comunale e relative modalità.
art. 3 - Funzioni del Comune
1. Il Comune è titolare di funzioni proprie per la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della propria comunità.
2. Esercita, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
4. Ispira la propria azione ai principi di solidarietà e di partecipazione democratica, operando per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini, per il superamento degli squilibri economici e sociali, per l’affermazione dei valori umani e per il soddisfacimento dei bisogni collettivi.
5. Concorre inoltre a realizzare lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità, operando per:
a) favorire la piena occupazione dei lavoratori e la valorizzazione delle loro attitudini e le loro capacità professionali riconoscendo il ruolo delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi ed interlocutori attivi dell’Amministrazione Comunale;
b) sostenere l’attività agricola, la piccola e media imprenditoria dell’artigianato e del commercio;
c) favorire la parità giuridica, sociale ed economica della donna;
d) promuovere la funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica oltre che privata;
e) valorizzare i prodotti locali e stimolare le attività di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli con particolare riferimento alla produzione lattiero casearia, del bosco e del sottobosco;
f) favorire in ogni modo l’attività turistica alberghiera, l’agriturismo, il recupero dei borghi storici ai fini residenziali ed extra-residenziali e tutte le iniziative culturali e ricreative per il turismo itinerante;
g) realizzare un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute tendente ad affrontare ogni forma di disagio sociale e personale, con finalità di integrazione nella società valorizzando e coinvolgendo le aggregazioni del volontariato, organizzato e non;
h) rendere effettivo il diritto allo studio, favorendo pari opportunità alla scuola pubblica e privata;
i) favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive, in particolare modo tra i giovani, sostenendone l’associazionismo;
j) assicurare il diritto dei cittadini all’informazione, in tutte le forme attraverso le quali può essere esercitata e cioè a mezzo stampa, radio e telecomunicazioni;
k) tutelare, sviluppare e valorizzare quelle risorse ambientali, territoriali e culturali che costituiscono un patrimonio di inestimabile valore comunale in funzione di una sempre più alta qualità e tutela della vita per i cittadini di Carpineti e dell’intera Provincia;
l) favorire il sostegno e l’unità della famiglia riconoscendo la funzione sociale e i valori etici e morali;
m) valorizzare le capacità culturali e professionali della comunità locale promuovendo lo sviluppo economico e sociale del Comune;
n) tendere ad assicurare ai giovani idonee opportunità di occupazione in base alla loro preparazione culturale e professionale;
o) salvaguardare e tutelare il territorio comunale anche attraverso una corretta gestione del patrimonio del Comune e la tutela della sua integrità;
6. Nell’esercizio delle funzioni di propria competenza il Comune osserva le norme statali ed impronta l’organizzazione della propria attività ai principi di massima trasparenza e più diffusa informazione, di efficacia, efficienza ed economicità e della semplificazione dei procedimenti e degli atti.
art. 4 - Compiti del Comune
1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme dei presente Statuto.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune esercita, altresì, le funzioni amministrative per i servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge e secondo le disponibilità finanziarie che saranno messe a disposizione per la loro applicazione.
4. Il Comune si impegna:
a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate insieme alla relativa copertura finanziaria. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo.
b) a consentire alla Regione di avvalersi, secondo i medesimi principi, degli Uffici Comunali.
art. 5 - Albo Pretorio
1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei decreti sindacali, delle determinazioni dei Responsabili del Servizio, di manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.
TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
CAPO I – ORGANI DI GOVERNO
art. 6 – Organi di governo
1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale. Le loro rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è il responsabile dell’Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; inoltre, egli esercita le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
art. 7 - Le deliberazioni degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale, fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.
2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai Responsabili dei Servizi.
3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione
4. Il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale.
5. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta comunale quando si trova in uno dei casi di incompatibilità: in tal caso è sostituito, in via temporanea, da un componente del collegio nominato dal Presidente.

CAPO II – IL CONSIGLIO COMUNALE
art. 8 - Consiglio Comunale – Elezione, composizione e durata in carica.
1. L’elezione del Consiglio Comunale, la sua composizione, la posizione giuridica ed economica dei singoli consiglieri sono regolati dalla Legge.
2. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla Legge.
3. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all’elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
art. 9 – Competenze ed attribuzioni del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia funzionale e organizzativa.
2. Le competenze del Consiglio Comunale sono determinate dalla Legge.
3. Le deliberazioni in ordine agli atti di competenza del Consiglio non possono essere adottate da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere adottate in via d’urgenza dalla Giunta Comunale da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Nell’esercizio delle potestà e delle competenze previste dalla Legge e nello svolgimento delle proprie attribuzioni il Consiglio Comunale si conforma ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
5. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.
6. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
7. Gli atti fondamentali devono contenere l’individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.
8. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
art. 10. Potestà regolamentare
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dal presente Statuto, il Consiglio Comunale adotta regolamenti per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l’esercizio delle funzioni.
2. L’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.
3. I regolamenti sono pubblicati all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.
art. 11 – Convocazione del Consiglio Comunale.
1. Il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione del Sindaco che formula l’ordine del giorno, sentita la Giunta Comunale, e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
2. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
3. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
4. Gli avvisi di convocazione per le sessioni ordinarie devono pervenire al Consigliere almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l’adunanza; per le sessioni straordinarie almeno tre giorni prima; in caso di urgenza la consegna deve avvenire almeno 24 ore prima della data fissata per l’adunanza. La consegna dell’avviso di convocazione deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
5. Quando si verificano particolari condizioni o rilevanti motivi di interesse della comunità, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, può convocare l’adunanza aperta del Consiglio Comunale secondo le norme del regolamento.
6. Il Sindaco procede alla convocazione del Consiglio entro un termine di 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri in carica, con inserimento all’ordine del giorno delle questioni richieste, purché di competenza consiliare.
7. L’ordine del giorno relativo alle sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale deve essere pubblicato, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, all’Albo Pretorio del Comune nei medesimi termini previsti dal comma quarto per la consegna degli avvisi di convocazione ai Consiglieri Comunali.
art. 12 – Quorum per la validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio Comunale.
1. Salvi i casi in cui la Legge o il regolamento prescrivano diversamente, la seduta è valida se è presente, in prima convocazione, almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Qualora l’adunanza in prima convocazione sia andata deserta, la seduta in seconda convocazione, da tenersi non prima che siano trascorse 24 ore dalla prima, è valida se è presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la Legge o lo Statuto non prescrivano una maggioranza speciale.
4. I singoli Consiglieri devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni che riguardino interessi propri o di parenti o affini fino al quarto grado o che abbiano ad oggetto il conferimento ai medesimi di impieghi o incarichi; parimenti, i Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte a deliberazioni che abbiano ad oggetto liti o rendicontazioni, proprie o di parenti o affini fino al quarto grado, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza.
art. 13 – Presidenza e pubblicità delle sedute consiliari.
1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco; in subordine, la presidenza della seduta è assunta dall’Assessore più anziano d’età. Gli Assessori non Consiglieri non possono presiedere il Consiglio Comunale.
2. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e dei membri della Giunta Comunale, la presidenza è assunta dal Consigliere anziano intendendosi per tale colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco.
3. Chi presiede l’adunanza è investito del necessario potere discrezionale per assicurare l’ordine della seduta, il rispetto delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle votazioni; pertanto, con le modalità previste dal Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, egli ha il potere di sospendere o sciogliere l’adunanza e può ordinare, nelle sedute pubbliche e dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, che sia espulso dalla sala chiunque tra il pubblico sia causa di disordine.
4. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.
art. 14 – Seduta di insediamento
1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Trascorso infruttuosamente il termine della convocazione, il Segretario Comunale informa il Prefetto il quale provvederà alla convocazione in via sostitutiva.
3. In tale seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio Comunale:
- verifica, per ciascun eletto, le condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla Legge e, successivamente, provvede a convalidare gli eletti nel numero dei Consiglieri assegnati al Comune;
- riceve il giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana;
- prende atto della comunicazione del provvedimento sindacale di nomina dei componenti la Giunta Comunale, ivi compreso il Vice Sindaco.
4. Qualora taluno degli eletti si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste, il Consiglio Comunale provvederà alla contestazione della condizione di ineleggibilità o incompatibilità riscontrata ed, eventualmente, alla successiva declaratoria di decadenza con le modalità e nei termini previsti dalla Legge.
art. 15 – Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla seduta di insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di emendamenti secondo le modalità stabilite dal Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale. A tale documento, relativamente ai termini, si applica la medesima disciplina stabilita per il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione.
3. Con cadenza annuale, e comunque entro il 30 settembre, il Consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, apportando, ove necessario, eventuali integrazioni o adeguamenti sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta all’Organo Consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
art. 16 – I Consiglieri Comunali
1. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con libertà d’opinione e di voto.
2. La posizione giuridica e lo status economico dei Consiglieri comunali sono regolati dalla Legge; parimenti, sono disciplinate dalla Legge le condizioni di eleggibilità e compatibilità del Consigliere.
3. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
5. Entro il termine di dieci giorni, il Consiglio provvede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari in seduta pubblica attribuendo il seggio rimasto vacante al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto, previo accertamento dell’insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.
art. 17 – Supplenza e decadenza dei Consiglieri Comunali
1. Nei casi di sospensione dalla carica previsti dalla Legge, il Consiglio Comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto. I Consiglieri supplenti esercitano le stesse funzioni dei Consiglieri temporaneamente sostituiti e godono delle medesime prerogative.
2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione: qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del precedente articolo 16.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede, ai sensi dell’art. 7 della Legge 07.08.1990, n. 241, a comunicargli per iscritto l’avvio del procedimento amministrativo.
5. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
6. Scaduto il termine e conclusa l’istruttoria, il Consiglio esamina e delibera l’eventuale decadenza.
art. 18 – Deleghe ai Consiglieri
1. Il Consigliere comunale può essere incaricato dal Sindaco di compiti e studi su specifiche materie, utili per l’esercizio delle funzioni dell’Ente, purché non siano delegati poteri assimilabili a quelli degli assessori o a quelli dei Responsabili.
art. 19 – Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali
1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio: a tal fine essi hanno diritto di ottenere dal Sindaco una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo consiliare, anche attraverso l’attività della Conferenza dei Capigruppo.
2. Nel termine di 30 giorni dall’istanza, o nel maggiore termine richiesto in relazione alla natura dell’istanza, ogni Consigliere Comunale ha diritto di ottenere:
- dagli uffici del Comune nonché dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del mandato;
- dal Segretario Comunale, dai Responsabili di Settore o dalla direzione delle Aziende ed Enti dipendenti dal Comune copie di atti e documenti, ivi compresi gli atti preparatori, che risultino necessari per l’espletamento del mandato, in esenzione di spesa, senza che possa essere opposto il segreto d’ufficio.
3. Il Consigliere ha l’obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
4. I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
5. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, come previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
6. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
art. 20 - Gruppi consiliari
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento, dandone comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta Comunale, che abbiano riportato il maggior numero di voti individuali per ogni lista presentata.
2. Il regolamento può prevedere la Conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
art. 21 – Commissioni consiliari
1. Il Consiglio Comunale può costituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti o temporanee per fini di controllo, indagine e studio.
2. Le Commissioni consiliari sono costituite da Consiglieri Comunali, assicurando la rappresentanza proporzionale di ciascun gruppo consiliare.
3. Le Commissioni aventi funzioni di garanzia e controllo, sono presiedute da Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
4. Limitatamente alle materie di propria competenza, le Commissioni consiliari hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale, dagli uffici del Comune, dagli Enti e dalle Aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati e atti utili all’esercizio delle loro funzioni.
5. I componenti la Giunta hanno il diritto e, se richiesti, l’obbligo di partecipare alle sedute delle Commissioni, senza diritto di voto; inoltre, essi hanno diritto di parlare ogni volta che lo richiedono e obbligo di rispondere alle domande dei componenti le Commissioni sulla attività della Giunta e dei componenti della stessa.
6. Il funzionamento, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, i poteri, l’oggetto e la durata delle Commissioni nonché le loro attribuzioni, sono disciplinate dal Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale.
art. 22 – Commissioni comunali
1. Il Consiglio Comunale può costituire Commissioni comunali, composte da componenti della Giunta Comunale, da rappresentanti dei gruppi consiliari e da cittadini o esperti, non Consiglieri Comunali, anche in rappresentanza dell’associazionismo, del territorio, del mondo della scuola, del volontariato.
2. La deliberazione consiliare di istituzione definisce i compiti, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori di tali Commissioni.
art. 23 – Commissione “Pari opportunità”
1. Il Consiglio Comunale può istituire la Commissione “Pari opportunità” per la predisposizione di piani atti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione delle pari condizioni tra uomo e donna e per fornire proposte e suggerimenti per l’effettiva attivazione delle azioni positive nel campo dei diritti politici, dell’elettorato passivo, del lavoro, della partecipazione alle Commissioni e agli organi collegiali.
2. La deliberazione consiliare di istituzione definisce i compiti, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori di tale Commissione.
3. Al fine di garantire le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli Organi collegiali del Comune nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti, si stabilisce che in ciascuno di questi organi nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai ¾ ove possibile.

CAPO III – IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE
art. 24 – Il Sindaco
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del Consiglio Comunale; la Legge ne disciplina la durata in carica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di cessazione dalla carica, determinando altresì il relativo status giuridico ed economico.
2. Nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Il Sindaco è il legale rappresentante dell’Ente ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione: in tale veste, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai Responsabili di Settore in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali e all’esecuzione degli atti.
4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. In particolare, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, esercita le funzioni attribuite dalla Legge e sovrintende all’espletamento dei compiti assegnati al Comune.
5. Egli ha inoltre poteri di indirizzo e coordinamento nonché di vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e sulle strutture gestionali ed esecutive.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.
7. Il Sindaco può delegare le sue funzioni, o parte di esse, ai singoli Assessori, al Segretario comunale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi, in relazione alle rispettive competenze.
art. 25 – Attribuzioni di Amministrazione
1. Nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente ed organo responsabile dell’Amministrazione, il Sindaco:
a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
c) convoca i comizi per i referendum consultivi, secondo quanto previsto dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione;
d) emana ordinanze contingibili ed urgenti nei casi previsti dalla legge;
e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
f) sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri stabiliti dalla Regione, e sentite le categorie interessate, coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici nonché, previa intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate e con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;
g) nomina il Segretario comunale scegliendolo nell’apposito albo;
h) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
i) nomina i Responsabili di Settore, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili;
j) è autorizzato a stare in giudizio, a prevenire o concludere un contenzioso in via transattiva, previa deliberazione della Giunta comunale, salvo i casi in cui sia diversamente previsto da altre norme.
art. 26 – Attribuzioni di vigilanza
1. Nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, il Sindaco acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti anche riservati e può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
art. 27 – Attribuzioni di organizzazione
1. Nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione, il Sindaco:
a) stabilisce, d’intesa con la Giunta, gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede, provvedendo inoltre alla convocazione quando la richiesta sia formulata da un quinto dei consiglieri;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle legge;
c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio, in quanto di competenza consiliare.
art. 28 – Mozione di sfiducia
1. Il voto di Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
art. 29 – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
4. La procedura per la verifica dell’impedimento permanente del Sindaco viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall’Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
6. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
7. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.
art. 30 – La Giunta Comunale
1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.
3. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.
art. 31 – Composizione della Giunta Comunale
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di sei Assessori di cui uno è investito della carica e delle funzioni di Vice Sindaco.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri.
3. Possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e compatibilità.
4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto né possono presiedere la seduta.
5. I singoli Assessori coadiuvano il Sindaco nello svolgimento delle sue funzioni e adottano atti di indirizzo nell’ambito delle materie loro delegate.
6. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla Legge nonché pubblicato all’Albo pretorio.
7. Gli Assessori forniscono ai responsabili delle strutture organizzative le direttive dei programmi, dei progetti e degli obiettivi da sottoporre all’esame degli organi di governo dell’Ente.
art. 32 – Nomina
1. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale e sostituire gli Assessori dimissionari.
3. La legge disciplina le cause di incompatibilità, lo status giuridico ed economico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca.
4. Non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.
art. 33 – Il Vice Sindaco
1. Il Vice Sindaco, nominato dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale di tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
2. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’Assessore più anziano d’età.
art. 34 – Funzionamento della Giunta Comunale
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli Assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, tenendo anche conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
art. 35 – Competenze della Giunta Comunale
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La Giunta compie gli atti, rientranti nelle funzioni di governo, che non siano riservati dalla Legge e dallo Statuto alla competenza del Consiglio comunale e al Sindaco.
3. In particolare, nell’esercizio di tali funzioni, la Giunta:
a) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti e di programmazione da sottoporre alle determinazioni del Consiglio comunale, con particolare riguardo alla programmazione economico – finanziaria e a quella territoriale - urbanistica;
b) assume attività di iniziativa, impulso e raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
c) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione delle risorse, le funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato quando queste non siano espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ad altro organo;
d) determina la dotazione organica dell’Ente e adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
e) assegna ai Responsabili di Settore la gestione delle dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale e specificati nel piano di esecuzione;
f) ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli;
g) approva i progetti dei lavori pubblici che non siano riservati dalla legge ai responsabili dei servizi;
h) approva gli accordi di programma che non comportino variazione degli strumenti urbanistici dell’Ente e che non siano riservati dalle Leggi o dai Regolamenti ad altro organo;
i) approva i protocolli d’intesa e gli accordi, comunque denominati, che non siano riservati dalle Leggi o dai Regolamenti ad altro organo;
j) determina le tariffe dei servizi pubblici comunali, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni;
k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;
l) propone gli indirizzi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone;
m) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
n) autorizza la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione degli accordi di contrattazione collettiva decentrata integrativa;
o) valuta l’attività svolta e i risultati conseguiti dai Responsabili dei servizi in relazione agli obiettivi fissati, sulla base dell’istruttoria condotta dall’organo di valutazione;
p) determina, sentito l’organo di valutazione, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
q) autorizza la costituzione in giudizio e la promozione di liti e arbitrati.
TITOLO III – ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
CAPO I – L’ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE
art. 36 – Principi strutturali ed organizzativi
1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) analisi e individuazione delle produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro, conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e massima collaborazione tra gli uffici.
art. 37 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario Comunale e/o al Direttore Generale se nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti ai bisogni espressi e verificando l’economicità dell’azione svolta.
4. Nel rispetto della Legge, dello Statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale e, comunque, sulla base di principi di autonomia, massima funzionalità ed economicità di gestione, responsabilità e professionalità, la Giunta disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
 



Ultimo aggiornamento: 09/10/08