EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE NELLA FASE2 – OBBLIGO DELL’USO DI DISPOSITIVI A PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE SU PARTE DEL TERRITORIO DI CARPINETI DALLE ORE 18:00 DEL 02/07/2020 ALLE ORE 18:00 DEL 05/07/2020

Con l’Ordinanza del Sindaco n. 12 del 02/07/2020, è stato disposto l’OBBLIGO di utilizzo della mascherina –  dalle ore 18,00 di giovedì 02/07/2020 e fino alle ore 18:00 di domenica 05/07/2020 – nelle strade e loro pertinenze, nelle piazze, nei porticati e/o nelle gallerie pubbliche e/o di uso pubblico di tutto il Centro abitato di Carpineti Capoluogo, e nelle seguenti strade:

  • via Campovecchio;
  • via Casa Beretti;
  • Via Enzo Ferrari;
  • Via Belvedere;
  • Via Santa Caterina;
  • Via Montefaraone:
  • Via Castello delle Carpinete;
  • Via San Michele;
  • via Lamburana;
  • Via San Vitale;

ivi comprese le aree private e pubbliche poste in adiacenza e nelle vicinanze, e all’interno dei locali e nelle aree di pertinenza, anche private, delle attività artigianali, commerciali e dei pubblici esercizi posti nei predetti spazi pubblici e/o di uso pubblico, inoltre viene disposto:

IL DIVIETO, da parte di tutte le attività artigianali, commerciali e dei pubblici esercizi di vendere/cedere per asporto (anche attraverso distributori automatici) bevande alcoliche ed analcoliche in ogni forma (dietro corrispettivo o gratuitamente), congiuntamente o disgiuntamente da alimenti;

 

IL DIVIETO, nelle aree pubbliche o di uso pubblico precitate consumare, o detenere pronti per il consumo, in piedi oppure seduti sui muretti di delimitazione delle proprietà private limitrofe, alimenti (fatta eccezione per i gelati in cono od in coppette monouso) e/o bevande alcoliche e analcoliche.

rimane inalterato l’obbligo di rispettare, su TUTTO il territorio comunale, l’uso corretto delle mascherine di comunità o di un idoneo dispositivo medico (mascherina chirurgica) ovvero di un idoneo DPI (mascherina filtrante FFP1/2/3 senza valvola di esalazione) a protezione delle vie respiratorie qualora non si possa rispettare il distanziamento fisico previsto dalle normative vigenti.

In caso di mancata ottemperanza di tali obblighi, sarà applicata una sanzione amministrativa – da 400 a 1.000 euro – come previsto dal Decreto 19 del 25 marzo 2020, convertito nella Legge 35/2020.

 

 

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