Si informano i cittadini che in forza delle disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) a decorrere dal 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la nuova IMU che sostituisce quella precedente e la unifica alla TASI.
La nuova IMU 2020 mantiene l’esenzione già prevista per IMU e TASI per la prima casa definita come abitazione principale, eccetto quelle di lusso.
Oltre ad abitazioni e aree fabbricabili, la nuova IMU si applica ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni-merce) e ai fabbricati rurali ad uso strumentale, precedentemente soggetti alla TASI.
Nell’atto di liquidazione dell’imposta:
- i contribuenti possessori di fabbricati rurali ad uso strumentale dovranno prestare attenzione al codice tributo che non sarà più il 3959 (ex TASI) bensì il 3913 (IMU)
- i contribuenti possessori di fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita dovranno prestare attenzione al codice tributo che non sarà più il 3961 (ex codice TASI) bensì il 3939 (IMU)
Non subiscono modifiche i codici tributo IMU.
Rimangono confermate le scadenze del 16 giugno (acconto) e 16 dicembre (saldo) di ciascun anno, ferma restando la possibilità di liquidare l’imposta in unica soluzione alla scadenza di giugno.
Ricordiamo che per facilitare il calcolo dell’imposta dovuta il Comune ha reso disponibile nella sezione tributi di questo sito internet il software di calcolo per il 2020 che rende possibile la stampa del modello di pagamento F24.
Al momento si paga con le aliquote deliberate per l’anno 2019.