Con Ordinanza sindacale n° 1 del 13/04/2023 visto il calo e il perdurare delle temperature tardo invernali, è stata autorizzata la possibilità di accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento ai sensi dell’art. 1 del D.M. 383/2022. Il funzionamento degli impianti stessi tuttavia, nell’ottica di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni climalteranti, avranno un limite massimo di 6 ore giornaliere, nella fascia oraria dalle ore 5:00 alle ore 23:00, fino a domenica 16 Aprile 2023 compresa
Si invita la cittadinanza a limitare l’accensione nelle ore più fredde, ricordando l’obbligo di Legge di non superare la temperatura di 17°C+2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 19°C +2°C di tolleranza per gli altri edifici.
Sono esclusi da tali obblighi le scuole di qualsiasi ordine e grado, gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici e gli edifici industriali/artigianali il cui calore e controllo termoigrometrico siano essenziali ai fini del ciclo produttivo.