MISURE IN VIGORE dal 18 MAGGIO

Il D.L. 16 maggio 2020, n. 33  e il DPCM 17 del 17 maggio 2020 e le misure integrate dall’Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17 maggio 2020 hanno aggiornato le misure di contenimento del Coronavirus in vigore in tutto il Paese.

Le misure introdotte :

SPOSTAMENTI:

Dal 18 maggio 2020 si può circolare liberamente all’interno dei confini della regione senza bisogno di nessuna autocertificazione.

Previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni, dei Presidenti delle Province o dei Sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai Prefetti competenti, è ammesso lo spostamento anche al di fuori della regione Emilia-Romagnanei limiti della provincia o del comune confinante, da parte di residenti in province o comuni collocati a confine tra Emilia-Romagna e altre Regioni.
Vai all’elenco degli spostamenti autorizzati per i residenti al confine

Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti fuori regione o all’estero, sia con mezzi di trasporto pubblici che privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. In questi casi è richiesta l’ autocertificazione (pdf, 798.75 KB).

È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Gli spostamenti tra la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti sono liberi.

Si può viaggiare in auto anche con persone non conviventi?

Sì. Si può andare in macchina con amici e parenti non conviventi, tenendo presente gli stessi limiti con cui ci si può incontrare a casa, e quindi evitare situazioni che comportino vicinanza e/o assembramenti: occorre infatti rispettare le regole di prevenzione e protezione, e quindi l’utilizzo delle mascherine e il rispetto della distanza di un metro.

Si può usare la moto per fare mototurismo?

Sì, dal 18 maggio 2020 si può circolare liberamente all’interno dei confini della regione anche con la moto, senza bisogno di nessuna autocertificazione.

MASCHERINE:

È obbligatorio sull’intero territorio nazionale usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i
mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

L’ordinanza regionale del 16 maggio conferma l’uso obbligatorio della mascherina in Emilia-Romagna nei locali aperti al pubblico e anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro.

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso
continuativo della mascherina.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Si fa presente che le maschere ffp2 e ffp3 dotate di valvola espiratoria sono protettive per chi li indossa ma, permettendo l’uscita libera e non filtrata dell’espirato, non proteggono le persone circostanti. Quindi, al fine di una protezione anche delle persone circostanti, vanno utilizzate le maschere ffp2 e ffp3 senza valvola; nel caso di utilizzo di quelle con valvola espiratoria è necessario indossare in aggiunta una mascherina chirurgica.

L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

SPORT, ATTIVITA’ ALL’APERTO, PARCHI, EVENTI SPORTIVI, PALESTRE, PISCINE, CENTRI SPORTIVI E RICRESTIVI, ALLENAMENTI ATLETI:

È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati.

PARCHI E GIARDINI

L’accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramenti e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Attenzione: il sindaco può disporre la temporanea chiusura delle aree in cui non sia possibile garantire la sicurezza.

È consentito l’accesso dei minori alle aree gioco.

SPORT INDIVIDUALE

È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

EVENTI E COMPETIZIONI

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

PALESTRE, PISCINE, CENTRI SPORTIVI

Dal 25 maggio è consentita l’attività sportiva e motoria svolta presso palestrepiscinecentri e circoli sportivi, pubblici e privati, altre strutture nelle quali si svolgano attività sportive in forma singola o di squadra dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

L’attività sportiva è già consentita all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all’aperto che consentano nello svolgimento dell’attività il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti.

Sono sospese le attività di centri benessere e centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza).

CENTRI SOCIALI, CULTURALI, CIRCOLI

In Emilia-Romagna dal 25 maggio riprendono le attività dei centri sociali, dei circoli culturali e ricreativi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali.

Quali misure devono essere adottate per le attività dei bar all’interno dei circoli culturali e ricreativi?

Tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono tenute al rispetto delle disposizioni dettate dal “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto”, allegato all’ordinanza regionale del 17 maggio 2020. All’interno dei circoli, i responsabili di dette attività devono vigilare e adoperarsi affinché non sia consentito, negli spazi dedicati alla somministrazione, l’esercizio di attività ricreative e/o culturali fino al momento in cui saranno adottati i relativi protocolli di sicurezza.

ALLENAMENTI DEGLI ATLETI

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse.

I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all’altra, previa convocazione della federazione di appartenenza.

SCI

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

RISTORANTI, BAR, ASPORTO

Riprende l’attività dei servizi di ristorazione (tra cui ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, attività di catering) in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal  protocollo regionale (pdf, 567.13 KB), in particolare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

clienti devono indossare la mascherina quando non consumano o non sono seduti al tavolo.

In particolare:

  • il locale deve rendere disponibili prodotti igienizzanti, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici
  • deve privilegiare l’accesso tramite prenotazione
  • deve assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti (sia al banco che seduti al tavolo)
  • deve privilegiare, se possibile, l’uso degli spazi esterni
  • il personale di servizio deve utilizzare la mascherina (anche alla cassa, se non dotata di barriere fisiche)
  • la consumazione a buffet è vietata
  • il locale, al termine di ogni servizio al tavolo, deve disinfettare le superfici

Restano consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di
confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

L’asporto è altresì consentito agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri e  nelle aree di servizio e rifornimento carburante, nonché in quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.

Restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

STRUTTURE RICETTIVE, ALBERGHI, AGRITURISMO, CAMPEGGI, PARCHI TEMATICI, LUNA-PARK

Riprende l’attività delle strutture ricettive (albeghi, agriturismo) in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal  protocollo regionale (pdf, 594.57 KB), in particolare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

In particolare:

  • la struttura deve garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita
  • deve disinfettare prima e dopo l’uso ogni oggetto fornito all’ospite
  • deve garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali
  • deve verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione
  • gli ospiti devono sempre indossare la mascherina

Ulteriori chiarimenti sugli agriturismi

Strutture ricettive all’aria aperta

Riprende l’attività delle strutture ricettive all’aria aperta (CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI, MARINA RESORT) in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal  protocollo regionale (pdf, 589.41 KB).

Parchi tematici, luna-park

In Emilia-Romagna dal 25 maggio riprende l’attività dei parchi tematici, parchi divertimento e luna park, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali.

Strutture ricettive extralberghiere / altre tipologie

In Emilia-Romagna dal 25 maggio riprendono le attività ricettive extralberghiere e altre tipologie ricettive, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale; dette strutture possono comunque esercitare l’attività dal 18 maggio 2020 nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali.

CENTRI ESTIVI

In Emilia-Romagna dall’8 giugno 2020 sono consentite le attività dei centri estivi e le attività per i minori di età superiore ad anni tre, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali.

STABILIMENTI BALNEARI

Dal 18 maggio è possibile accedere liberamente alle spiagge e agli arenili. 

In Emilia-Romagna dal 25 maggio riprende l’attività degli stabilimenti balneari, in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal  protocollo regionale (pdf, 524.13 KB), in particolare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

In particolare:

  • lo stabilimento deve rendere disponibli prodotti igienizzanti in più punti dell’impianto
  • deve privilegiare l’accesso tramite prenotazione
  • deve riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti
  • deve assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone
  • deve effettuare una regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici; i particolare, le attrezzature (come i lettini) vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare
  • deve garantire la sanificazione di tutte le attrezzature ad ogni fine giornata.

CORSI

In Emilia-Romagna dal 25 maggio sono consentite le attività corsistiche (a titolo di esempio, lingue stranieremusicafotografianautica), previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni nazionali in materia di scuola, formazione e autoscuole.

ACCONCIATURE, ESTETICA, TATUAGGI

Riprende l’attività di parrucchieri, barbieri, centri estetici, centri tatuatori e piercing in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal protocollo regionale.

NEGOZI, COMMERCIO AL DETTAGLIO, MERCATI, AGENZIE DI SERVIZI

Riprendono tutte le attività commerciali al dettaglio, a condizione che venga rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

In Emilia-Romagna riprendono le attività di commercio al dettaglio in sede fissacommercio su aree pubbliche (MERCATI, posteggi fuori mercato e CHIOSCHI) e agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dal  protocollo di sicurezza regionale (pdf, 541.99 KB).

MANIFESTRAZIONI, EVENTI, SPETTACOLI

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore.

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingodiscoteche e locali assimilati.

Dal 15 giugno 2020 gli spettacoli con la presenza di pubblico in sale teatralisale da concerto e in altri spazi anche all’aperto, nonché le proiezioni cinematografiche sono svolti solo con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di spettatori di seguito indicati:
a) 1000 persone per spettacoli all’aperto
b) 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Restano comunque sospesi:

  • gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni indicate
  • le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso
  • le fiere e i congressi

Nelle sale teatrali, da concerto e nei luoghi dello spettacolo è consentito svolgere attività di produzione teatrale e musicale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: prove di spettacoliresidenze artistichecastingsenza la presenza di pubblico.

È consentito inoltre realizzare eventi o manifestazioni a porte chiuse in cinema o teatri, la cui attività è sospesa, se sono realizzati per la registrazione o la trasmissione in streaming dell’evento, a porte chiuse e senza la partecipazione del pubblico. L’ingresso nei locali deve essere consentito soltanto alle persone strettamente necessarie, sulla base di un piano redatto nel rispetto della normativa nazionale in materia di misure per il contrasto al contagio da Covid-19 ed in particolare delle indicazioni igienico-sanitarie atte a prevenire la diffusione del virus.

CHIESE, CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE, CIMITERI

L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

In Emilia-Romagna è consentita la riapertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso sono definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti.

BIBLIOTECHE, MUSEI, ISTITUTI CULTURALI

Riprende il servizio di apertura al pubblico di musei, istituti culturali, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali e delle biblioteche, a condizione che siano garantite modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

NIDI, SCUOLE, UNIVERSITA’

Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

Sono sospesi i viaggi d’istruzione, gli scambi, i gemellaggi, le visite guidate, le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche.

I dirigenti scolastici attivano modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione.

RIUNIONI

Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

È possibile convocare e tenere assemblee di Condominio rispettando tutti i protocolli e tutte le misure di sicurezza già emanati?

Sì, ai sensi dell’art. 1 comma 10 del DL 33 del 16 maggio che prevede la possibilità di tenere riunioni, nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro. Pertanto le assemblee condominiali possono tenersi, avendo cura di organizzarle in locali idonei in relazione al numero di persone partecipanti.

ACCESSO DEI PARENTI A PRONTO SOCCORSO, RSA, STRUTTURE RESIDENZIALI

È vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

ESAMI DI GUIDA

Dal 20 maggio 2020 riprendono i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel rispetto del  protocollo firmato fra associazioni e OOSS nazionali (pdf, 237.16 KB).

TIROCINI

In Emilia-Romagna riprendono i tirocini extracurriculari, laddove il soggetto promotore, quello ospitante e il tirocinante concordino sul riavvio del tirocinio, ferma restando la possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a distanza; il tirocinio in presenza deve essere svolto, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività.

Quali tipi di tirocini possono riprendere?

Il punto 4 del  Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 (pdf, 3.3 MB) va inteso come possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo di tirocinio per tutti i tirocini autorizzati o autorizzabili dall’Agenzia Lavoro dell’Emilia-Romagna ai sensi della L.R. n. 17/2005 e ss.mm. e ii.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE, INDUSTRIALI, COMMERCIALI

Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 del DPCM del 16 maggio 2020, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.

 

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