1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonchè tutti icompensi cui da diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 auro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 auro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori sociaetari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ad il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento avvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
Ai sensi della delibera n. 65/2013 della Civit:
"stante l'abrogazione dell'articolo 41-bis del Dlgs 267/2000 da parte del Dlgs 33/2013, occorre considerare il riferimento all'articolo 1, comma 1, n. 5) della legge 5 luglio 1982, n. 441", con la conseguenza che, ai sensi di tale norma, "sono soggetti agli obblighi di pubblicazione relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di pubblicazione per tutti i comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo art. 14, comma 1".