Autorizzazione Unica Ambientale

I gestori degli impianti che intendono o devono richiedere il rilascio, la modifica sostanziale o il rinnovo dei titoli abilitativi in materia ambientale richiamati dall’articolo 3 del DPR 59/13 devono presentare la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.
I titoli abilitativi in materia ambientale interessati sono di seguito elencati:

autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152;
comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152;
autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152;
comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n° 447;
autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n° 99;
comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152.

Dal 13 giugno 2013 la domanda di AUA va presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), così come indicato all’articolo 4.

Il medesimo articolo fissa i tempi e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione.
L’autorità competente al rilascio dell’AUA, nella Regione Emilia Romagna, è ARPAE Emilia Romagna.
Il procedimento può concludersi da parte del SUAP in 90 giorni ovvero in 120 giorni ove previsto.
La durata dell’AUA è fissata in quindici anni a partire dalla data di rilascio dell’atto.

Con DGR 2204 del 2015 la Regione Emilia-Romagna ha approvato la modulistica da utilizzare per le richieste nell´ambito di procedure AUA.

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