Registro Comunale delle Associazioni di promozione sociale

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.   14 del 27/03/2015 è stato istituito e regolamentato il Registro comunale delle Associazioni di Promozione Sociale operanti in ambito comunale. 

L'iscrizione a questo Registro costituisce elemento indispensabile per ottenere benefici, esenzioni e stipulare convenzioni con l'Amministrazione comunale.

Le Associazioni di promozione sociale già iscritte o che già hanno fatto richiesta di iscrizione all'Albo Regionale, verranno automaticamente iscritte nel Registro comunale e pertanto non devono presentare alcuna istanza. 

Come si ci iscrive al Registro del Comune 

Nel registro comunale delle associazioni di promozione sociale sono iscrivibili le associazioni dotate di propria autonomia, che hanno sede legale e che operano nel territorio comunale, e che perseguono finalità di utilità sociale indicate all’art. 2 e 3 della L.R. n. 34/2002 che si costituiscono con atto scritto e sono dotate di uno statuto che ne garantisce l'autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale.

Il perseguimento di finalità di utilità sociale dovrà essere indicato nello statuto esplicitando scopi e modalità attuative con chiarezza per consentire la verifica dell’effettivo perseguimento delle finalità statutarie e la coerenza delle attività con i fini di promozione sociale dichiarati. La denominazione dovrà evitare formulazioni ingannevoli e fuorvianti che lascino presupporre natura o finalità diverse da quelle proprie ed effettive.

È vietato il perseguimento di scopi lucrativi che comprende il divieto di ripartire anche in forme indirette utili e avanzi di gestione tra i soci e l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali, nonché di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, a fini di utilità sociale.

Per procedere alla richiesta di iscrizione dovrà essere allegata copia dei seguenti documenti, da predisporre in formato pdf:

a) copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;
c) relazione dettagliata sull’attività svolta dall’associazione da cui risultino almeno i fini di promozione sociale dell’associazione e le modalità attraverso cui si intendono perseguire, l’assenza di fini di lucro perseguiti anche in forme indirette o differite, almeno un anno di attività effettiva;
d) limitatamente alle sezioni locali di associazioni nazionali, regionali e provinciali, dichiarazione dell’organo centrale competente che attesti la loro autonomia nell’ambito dell’organizzazione o copia autentica dello statuto del livello superiore dal quale risulti l’autonomia della sezione locale.

Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.
L’iscrizione avviene con provvedimento del Responsabile del Settore previa verifica dei necessari presupposti.
Gli atti di iscrizione vengono trasmessi in copia, entro 30 giorni dalla loro adozione, all’associazione richiedente, e alla Regione.

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